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Scommesse, Cassazione: “Reato se il centro utilizza conti di gioco intestati al gestore o a soggetti di comodo”. Irrilevanti le autorizzazioni del bookmaker
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una condanna per raccolta abusiva di scommesse, confermando che il gestore di un centro commette reato quando consente ai clienti di giocare attraverso il proprio conto oppure mediante conti intestati a soggetti di comodo, impedendo l’identificazione dell’effettivo scommettitore. Nel caso esaminato, all’interno dell’esercizio erano stati predisposti terminali e strumenti attraverso i quali i clienti potevano effettuare giochi e scommesse online. Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, l’attività aveva consentito l’accesso al gioco anche a minorenni e, in alcuni casi, le operazioni erano state effettuate attraverso false identificazioni virtuali e codici riconducibili alla titolare anziché ai reali giocatori. La Suprema Corte ha quindi confermato la configurabilità del reato previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 401/1989. Conti di gioco di comodo e intermediazione illecita La Cassazione ha ribadito un principio già affermato dalla giurisprudenza: quando il gestore di un centro italiano affiliato a un bookmaker straniero mette a disposizione dei clienti il proprio conto di gioco o un conto intestato a soggetti di ...




