Le immagini presenti non sono salvate in locale ma sono Copyright del sito che le ospita.
Dossier DL Sport: scambio informazioni tra autorità amministrative che gestiscono scommesse e Coni, ecco tutte le misure sul contrasto al match-fixing
In Aula alla Camera si sta svolgendo l'esame del disegno di legge recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. “L’articolo 6, modificato in sede referente, innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI”, si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato sul testo. “L’articolo 6 del decreto-legge in esame modifica l’art. 2 della L. n. 401/1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di “frode in competizioni sportive” (cfr. art. 1 L. n. 401/1989). Nello specifico, vengono aggiunti i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies (quest’ultimo aggiunto in sede referente) al predetto art. 2, i quali stabiliscono i meccanismi di raccordo funzionale e scambio di informazioni, tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel caso di flussi di scommesse sportive anomale. Sul punto si ricorda che l’art. 2, rubricato “Non influenza del procedimento penale” disciplina le ricadute sull’ordinamento sportivo del delitto di “frode in competizioni sportive”. In particolare si prevede che l'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi (comma 1), e non precludono lo svolgimento del procedimento disciplinare sportivo secondo gli specifici regolamenti (comma 2). Inoltre, si stabilisce ...




