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Bando gioco online: ecco le motivazioni con le quali il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi. Inammissibile la parte sui PVR. Dal costo della concessione all’incremento della tassazione. La sentenza integrale
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha emesso una sentenza sui ricorsi presentati da società operanti nel settore del gioco a distanza contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con l'appello era chiesto l’annullamento della procedura di gara (CIG B4DF5D6BCF) indetta per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi pubblici, come previsto dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, insieme a tutti gli atti connessi, tra cui l’Avviso n. 774403/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024, le regole amministrative, lo schema di convenzione, le regole tecniche e altri documenti di gara. La sentenza ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto infondato. Il ricorso contestava la legittimità della procedura, finalizzata a selezionare i concessionari per il gioco a distanza per un periodo di nove anni, sollevando diverse censure. In primo luogo, ha criticato la determinazione del valore della concessione, fissato in 37.137.464,54 euro, ritenendolo immotivato, indeterminato e sovrastimato, con effetti anticoncorrenziali. Il valore è stato calcolato sommando un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro, previsto dall’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 41/2024, e un canone annuale pari al 3% del margine netto medio della raccolta, stimato in 30.137.464,54 euro sulla base dei dati del triennio 2022-2024, con una maggiorazione annua del 20% per la crescita prevista del mercato. Il TAR ha respinto questa censura, sottolineando che “al ...




