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Decreto Dignità e divieto pubblicità giochi: AGCOM archivia procedimento nei confronti di Telegram. I dettagli
L'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - ha archiviato il procedimento avviato nei confronti della società Telegram per la presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco contenuto nel Decreto Dignità. “Il procedimento – si legge nel documento dell’AGCOM - è originato a partire dalle segnalazioni pervenute all’Autorità relative a presunte violazioni dell’art. 9 del Decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma di condivisione video “Telegram”, accessibile dal sito web.telegram.org. Il suddetto sito web, nonché i relativi servizi forniti dalla piattaforma online, è controllato dalla società Telegram FZ-LLC, con sede in Business Central Towers, Tower A, Office 1003/1004, P.O. Box 501919, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Nell’ambito dell’attività pre-istruttoria, l’Autorità ha accertato la presenza, in 17 canali Telegram, di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ovvero di invito alla pratica del gioco d’azzardo in presunta violazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto dignità. Dalle verifiche effettuate sui suddetti canali Telegram sono emersi gli elementi di seguito evidenziati: 1) i contenuti individuati invitavano alla pratica del gioco d’azzardo o comunque incentivavano all’acquisto e al consumo di giochi o scommesse con vincite in denaro, così realizzando un’attività promozionale del gioco medesimo nei confronti pubblico; 2) nei canali venivano illustrate anche le modalità per accedere ai siti di gioco con vincite in denaro, i bonus e i sistemi di pagamento che si possono usare per depositare e ritirare le vincite, anche sotto forma di recensioni; 3) in tutti i contenuti venivano utilizzate espressioni enfatizzanti il gioco medesimo, e le vincite in denaro, anche nei titoli dei contenuti stessi o nei commenti all’interno delle chat (mediante l’uso di emoticon, immagini, segni); 4) i canali risultavano essere liberamente accessibili tramite applicazione mobile, ...




